Statuti
L’UCESS esiste dal 1998 ed è un’istituzione il cui scopo è riunire case, centri e gruppi spiritualisti in Svizzera e sostenere la diffusione degli insegnamenti cristiani e la pratica dell’insegnamento.
CAPITOLO – NOME E SEDE
Articolo 1. Nome
Con il nome Union of Centers for Spiritist Studies in Switzerland (UCESS) viene costituita un’associazione apolitica e senza scopo di lucro, che rappresenta istituzioni e associati spiritisti in Svizzera, ai sensi degli articoli 60-79 del Codice Civile Svizzero.
Articolo 2. Sede
La sede legale della UCESS si trova nel cantone di residenza del suo presidente.
CAPITOLO II – SCOPI, ETICA E RAPPRESENTANZA
Articolo 3. Scopi
- Mantenere come fondamento lo Spiritismo, codificato da Allan Kardec nei suoi tre aspetti: filosofico, scientifico e religioso.
- Unire e sostenere le istituzioni spiritiste e i partner in uno spirito di fratellanza attorno allo Spiritismo.
- Organizzare e rafforzare il movimento spiritista in Svizzera.
- Promuovere l’unione, la fratellanza e la solidarietà tra i membri e le istituzioni spiritiste, in modo che vi sia armonia negli obiettivi e unità nello studio, nella diffusione e nella pratica dello Spiritismo.
- Incoraggiare le istituzioni spiritiste e i partner a studiare, vivere e praticare gli insegnamenti dello Spiritismo.
- Favorire lo scambio, l’interazione e la discussione nella ricerca di soluzioni alle sfide comuni.
- Diffondere lo Spiritismo attraverso vari mezzi di comunicazione.
Articolo 4. Etica
- Praticare rispetto, solidarietà e tolleranza reciproca nell’esercizio dell’associazione, seguendo gli insegnamenti: “Amatevi l’un l’altro e istruitevi l’un l’altro”.
- La medianità non sarà oggetto di sfruttamento commerciale, poiché contraria ai principi dello Spiritismo.
- Coltivare relazioni rispettose con tutti e accettare la diversità delle culture e delle convinzioni.
Articolo 5. Rappresentanza
- La UCESS è rappresentata dal suo presidente.
- Le attività e le azioni in nome della UCESS, così come l’uso del suo logo, richiedono la previa autorizzazione scritta del Comitato Esecutivo.
CAPITOLO III – ORGANIZZAZIONE
Articolo 6. Organi
La UCESS è composta da un’Assemblea Generale, un Comitato Esecutivo, un Consiglio Consultivo e un Revisore dei Conti.
Tutte le persone che fanno parte degli organi svolgono le loro funzioni a titolo volontario e non ricevono alcuna retribuzione, né diretta né indiretta.
Articolo 7. Riunioni
Tutte le riunioni iniziano e si concludono con una preghiera.
Le regole per lo svolgimento delle riunioni sono stabilite nel Regolamento Interno.
I temi trattati nelle riunioni seguono l’ordine del giorno definito in precedenza e comunicato alle istituzioni spiritiste e ai membri.
Articolo 8. Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è sovrana.
Si riunisce ordinariamente una volta all’anno, nel mese di aprile.
Ogni istituzione spiritista affiliata ha diritto a due voti, espressi in modo aperto e personale.
Ogni membro ha diritto a un voto, espresso in modo personale e segreto.
Le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti validi.
Compiti dell’Assemblea Generale:
- Approvazione e revisione dello Statuto e del Regolamento Interno;
- Approvazione delle proposte del Comitato Esecutivo;
- Elezione del Comitato Esecutivo;
- Nomina del Revisore dei Conti;
- Approvazione dei conti e del rapporto delle attività dell’anno precedente;
- Approvazione del piano d’azione e del bilancio per l’anno successivo;
- Approvazione dell’ammissione definitiva delle istituzioni spiritiste;
- Determinazione della quota associativa annuale;
- Scioglimento della UCESS.
Articolo 9. Assemblea Generale Straordinaria
Il Comitato Esecutivo può convocare un’Assemblea Generale Straordinaria di propria iniziativa, su richiesta di un quarto delle istituzioni spiritiste affiliate o del 25% dei membri.
L’Assemblea deve tenersi entro 30-90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Per una convocazione ufficiale è necessario inviare a tutti i membri l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima della riunione.
La riunione si svolgerà in conformità con il Regolamento Interno.
Articolo 10. Istituzioni Spiritiste Affiliate
Un’Istituzione Spiritista Affiliata è qualsiasi associazione spiritista organizzata, il cui orientamento religioso, filosofico e scientifico è basato sui principi dello Spiritismo codificato da Allan Kardec e approvato dall’Assemblea Generale.
La richiesta di ammissione come Istituzione Spiritista Affiliata avviene:
- Tramite domanda scritta indirizzata al Presidente, accompagnata da una copia dello Statuto e dal verbale dell’ultima Assemblea Generale;
- Tramite decisione del Comitato Esecutivo.
§1 – Tutte le Istituzioni Spiritiste Affiliate hanno autonomia gestionale rispetto alla UCESS.
L’uscita di un’Istituzione Affiliata avviene:
- Tramite domanda scritta indirizzata al Presidente della UCESS;
- Tramite decisione del Comitato Esecutivo, dopo un’audizione con un rappresentante dell’istituzione, nei seguenti casi:
- Assenza ingiustificata a tre Assemblee Generali consecutive;
- Condotta incompatibile con i principi dello Spiritismo e/o violazione delle norme statutarie o regolamentari.
§2 – La riammissione di un’Istituzione Spiritista deve seguire le stesse procedure di una nuova ammissione.
Diritti delle Istituzioni Spiritiste Affiliate:
- Essere rappresentate nelle riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo;
- Due voti nell’Assemblea Generale;
- Presentare proposte per promuovere e aggiornare il movimento spiritista in Svizzera;
- Votare sulle questioni sottoposte al Comitato Esecutivo.
Obblighi delle Istituzioni Spiritiste Affiliate:
- Rispettare lo Statuto e il Regolamento Interno;
- Partecipare alle Assemblee Generali e alle riunioni del Comitato Esecutivo o giustificare in anticipo l’assenza;
- Aggiornare i dati relativi alla composizione del direttivo e alla durata dei mandati;
- Esercitare il diritto di voto in modo aperto e personale.
Articolo 11. Membri Ordinari
I membri ordinari sono persone interessate allo Spiritismo.
La richiesta di ammissione come membro ordinario avviene tramite la compilazione e la firma di un modulo di iscrizione, che deve essere presentato al Presidente per l’approvazione.
L’uscita o l’esclusione di un membro ordinario avviene:
- Per decesso, malattia o incapacità legale;
- Volontariamente, tramite richiesta scritta indirizzata al Presidente della UCESS;
- Obbligatoriamente, tramite decisione del Comitato Esecutivo, in caso di condotta incompatibile con i principi dello Spiritismo e/o con l’etica dello Statuto.
I membri ordinari contribuiscono con una quota annuale determinata dall’Assemblea Generale (le eccezioni saranno valutate dal Comitato Esecutivo).
Diritti dei Membri Ordinari:
- Partecipare all’Assemblea Generale;
- Un voto nell’Assemblea Generale;
- Presentare idee, proposte e iniziative al Comitato Esecutivo;
- Partecipare a corsi e eventi promossi dalla UCESS.
Obblighi dei Membri Ordinari:
- Rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le decisioni approvate;
- Mantenere aggiornati i propri dati personali;
- Versare la quota annuale.
§ – Per poter votare nell’Assemblea Generale, il membro ordinario deve essere in regola con il pagamento della quota annuale.
Articolo 13. Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’organo di gestione amministrativa e finanziaria della UCESS. Pianifica ed esegue le attività deliberate e assicura il rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e delle decisioni dell’Assemblea Generale.
Il Comitato Esecutivo è composto da:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Coordinatore della comunicazione;
- Coordinatore degli studi;
- Coordinatore delle azioni sociali.
Articolo 14. Elezione del Comitato Esecutivo
L’elezione dei membri del Comitato Esecutivo avviene nell’Assemblea Generale ordinaria per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta.
Il candidato deve:
- Essere nominato da un’Istituzione Spiritista Affiliata e parlare almeno una lingua ufficiale della Svizzera;
- Conoscere lo Statuto, il Regolamento Interno e le funzioni da svolgere.
I nomi dei candidati sono presentati al Comitato Esecutivo e successivamente all’Assemblea Generale per la votazione.
Dopo lo scrutinio e la risoluzione di eventuali contestazioni, il presidente della riunione proclama gli eletti, che assumono immediatamente la carica.
Articolo 15. Dimissioni e Revoca di un Membro del Comitato Esecutivo
La qualità di membro del Comitato Esecutivo si perde:
- Per dimissioni scritte indirizzate al Presidente;
- Per assenza ingiustificata alle Assemblee Generali e alle riunioni del Comitato Esecutivo;
- Per condotta incompatibile con i principi dello Spiritismo e/o per violazione delle norme statutarie o regolamentari.
Articolo 16. Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è incaricato di verificare la conformità contabile della UCESS.
§ – Il Revisore dei Conti non può essere un membro della UCESS.
CAPITOLO IV – MEZZI (FINANZE)
Articolo 17. Finanze
Le risorse finanziarie vengono acquisite attraverso:
- Donazioni e lasciti;
- Contributi dei membri ordinari;
- Contributi volontari;
- Organizzazione di eventi come fonte di entrate proprie.
§ Tutte le spese sostenute dalla UCESS devono essere approvate per iscritto dal Comitato Esecutivo, ad eccezione delle spese fisse, menzionate e approvate dall’Assemblea Generale.
CAPITOLO V – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Articolo 18. Responsabilità Patrimoniale e Finanziaria
Le istituzioni spiritiste affiliate, i membri ordinari e il Comitato Esecutivo non sono responsabili, né direttamente né sussidiariamente, e non saranno finanziariamente gravati per i debiti contratti dalla UCESS nel caso in cui questa diventi insolvente.
CAPITOLO VI – SCIOGLIMENTO
Articolo 19. Scioglimento
Lo scioglimento della UCESS avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
- Tramite decisione di un’Assemblea Generale Straordinaria convocata appositamente a tale scopo;
- Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza qualificata.
§ In caso di scioglimento della UCESS, l’intero ricavato del suo patrimonio sarà destinato a organizzazioni caritative o a un’istituzione spiritista legalmente costituita e approvata all’unanimità durante l’Assemblea di scioglimento.
CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 20. Modifica dello Statuto
Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale e sostituisce la versione precedente.
Articolo 21. Altre Disposizioni
I casi non previsti nel presente statuto saranno decisi dal Comitato Esecutivo. Regole aggiuntive per il funzionamento della UCESS saranno stabilite nel Regolamento Interno, sempre in conformità con le disposizioni dello statuto.
Articolo 22. Entrata in vigore
Questa quarta (4ª) revisione dello statuto è stata approvata dall’Assemblea Generale a Berna il 28 aprile 2019.